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Altezza minima per l’abitabilità: guida completa e normative per spazi confortevoli

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Salotto con divano bianco, tappeto a right, tavolini in vetro e metallo, e finestra per tetti VELUX
Le norme nazionali e locali stabiliscono i criteri da seguire nella costruzione e ristrutturazione degli edifici. L’altezza minima per l’abitabilità dei locali - ovvero l’altezza minima richiesta dal pavimento al soffitto - è uno degli aspetti da rispettare per avere una casa sicura, confortevole e salubre.
Punti chiave
 1. Altezze minime per l’abitabilità

I locali principali devono avere almeno 2,70 m di altezza, mentre per quelli accessori (come bagni e corridoi) bastano 2,40 m. In alcune zone, come in montagna o nei centri storici, ci sono deroghe.

 2. Come misurare l’altezza

Si misura dal pavimento al soffitto. Ogni regolamento edilizio comunale attua delle disposizioni specifiche per determinare la misurazione.

 3. Recupero dei sottotetti

Se hai un sottotetto, puoi trasformarlo in abitabile con una serie di deroghe alle altezze minime. Consulta un tecnico per verificare le normative locali e le possibilità di recupero del tuo sottotetto.

Altezza minima per l’abitabilità: cos'è e come si calcola

L’altezza minima dei locali è un requisito fondamentale per determinare se sono abitabili ovvero se possono garantire che le persone che li abitano abbiano a disposizione uno spazio confortevole e idoneo a soddisfare le esigenze quotidiane.

A livello nazionale, il Decreto Ministeriale 5 luglio 1975¹ determina le altezze necessarie per le abitazioni, che vengono poi recepite dai singoli comuni per regolamentare la costruzione degli edifici e garantire spazi residenziali salubri, ben ventilati, funzionali e sicuri.

Ma come si misura concretamente l'altezza di un locale? È possibile verificare direttamente misurando la distanza tra il pavimento (piano di calpestio) e il solaio sovrastante (soffitto o controsoffitto). Nel caso in cui il solaio presenti travi a vista, l’altezza delle travi puo’ essere considerata o meno in funzione delle norme del regolamento edilizio comunale.

Altezza minima abitabile per i diversi ambienti della casa

I regolamenti edilizi comunali stabiliscono altezze minime differenti in base al tipo di ambiente residenziale. Se ti stai chiedendo quanto può essere basso un soffitto per una stanza abitabile, ecco le misure:

  • locali abitabili (principali): richiedono un’altezza minima di 2,70 m. Questi sono spazi in cui la presenza di una o più persone non è occasionale, ma può durare per l’intera giornata. Fanno parte di questa categoria soggiorni, cucine, camere da letto e studi;
  • locali accessori e di servizio: richiedono un’altezza minima di 2,40 m. Sono ambienti in cui la permanenza delle persone è occasionale e di breve durata, come servizi igienici, bagni, ingressi, ripostigli, corridoi, disimpegni, vani scala, autorimesse, lavanderie, stenditoi, verande, taverne e vani tecnici.

Queste dimensioni possono essere derogate in particolari circostanze, come negli ambienti montani o in caso di ristrutturazioni nei centri storici, dove l’altezza può essere ridotta.

L'incidenza dell'altezza sul comfort abitativo

La normativa sulle altezze minime, anche se a volte può sembrare troppo restrittiva, ci permette di vivere bene ogni giorno negli spazi che condividiamo con la famiglia e gli amici.

Ti sarà capitato di entrare in una casa dai soffitti bassi, illuminata con luce artificiale per molte ore al giorno: probabilmente è un ambiente che non soddisfa i criteri di abitabilità previsti dalle normative. Al contrario, una casa dai soffitti alti, ben ventilata e inondata dalla luce naturale che entra dalle finestre trasmette subito un senso di protezione e benessere. Questo comfort abitativo non è solo il risultato di arredamenti moderni o scelte di design, ma anche dell'applicazione di normative che garantiscono l’abitabilità degli ambienti.

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Altezza minima per sottotetti e mansarde: quando sono abitabili?

Ti stai chiedendo se il sottotetto all’ultimo piano della tua abitazione è da considerare come un locale accessorio o ha le altezze minime per diventare abitabile?

La prima verifica da fare, con l’aiuto di un tecnico, è rilevare le altezze del locale. Il calcolo dell’altezza minima per un sottotetto con tetto inclinato è un po’ più complesso. Se hai un tetto inclinato, infatti, sarà necessario calcolare anche l’altezza media ponderale, ovvero il rapporto tra il volume e la superficie del locale, ricavata considerando l’altezza minima prevista dal regolamento edilizio comunale. Confronta poi questi valori con quanto previsto nel tuo comune per capire se, in base alle altezze minime richieste e al rapporto di aerazione e illuminazione, il tuo sottotetto può essere trasformato in un locale abitabile o è da considerare come locale accessorio (soffitta, ripostiglio, vano per impianti).

Normative per il recupero dei sottotetti: altezza minima richiesta

Tutte le regioni si sono dotate negli anni di una legge sul recupero dei sottotetti², per ridurre il consumo di suolo e creare più spazi abitabili all’interno delle case già esistenti. Se hai un sottotetto inutilizzato o adibito a locale “accessorio”, puoi verificare con l’aiuto di un tecnico se ci sono le condizioni per convertirlo in una mansarda abitabile, secondo quanto previsto dalla legge per il recupero dei sottotetti della tua regione.

Per verificare se puoi ristrutturare il sottotetto e farlo diventare una mansarda abitabile è necessario prima di tutto eseguire un rilievo dettagliato con tutte le misure, da trasformare in un disegno tecnico della situazione attuale (piante, sezioni e dettagli). Partendo da questo, si analizza la fattibilità di un nuovo sviluppo del sottotetto, seguendo le normative nazionali e locali. Il progettista, infatti, verifica che il sottotetto abbia le caratteristiche previste per l’altezza minima dei locali, la presenza di finestre per dare luce e ventilazione, valuta gli impianti, l’isolamento delle pareti e della copertura inclinata, la struttura e così via. Se il tuo sottotetto non avesse le altezze minime necessarie, considera che in alcune regioni è possibile anche fare sopraelevazioni o modificare la sagoma del tetto esistente.

Una volta creato il nuovo progetto di recupero del sottotetto sarà necessario predisporre una relazione tecnica. La relazione dovrà chiarire che tutti i parametri scelti permettano al progetto di rientrare nelle norme nazionali, locali ed urbanistiche. Infine, andrà presentato tutto il progetto al comune, richiedendo un Permesso di costruire o una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Oltre alle norme e ai regolamenti che abbiamo visto fino a qui, considera anche la recente Legge Salva Casa, che ha delegato alle regioni la facoltà di legiferare sul recupero del sottotetto nelle abitazioni.

Altezza minima per l’abitabilità per case vecchie e case nuove: cosa cambia

Le altezze minime valgono anche per gli edifici in comuni montani? Dipende. Se hai una classica casa in montagna costruita nel secolo scorso o ancora prima, con solai ad altezze inferiori rispetto alle normative attuali, sappi che queste case possono beneficiare di eccezioni alle normative, per favorire il loro recupero.

In alcuni comuni montani sopra ai 1000 metri di altitudine, infatti, è possibile ridurre l’altezza minima dei locali a 2,55 m invece dei 2,70 m standard previsti per i locali principali (cucina, soggiorno, camere e così via). Questa deroga è pensata proprio per ridurre i consumi energetici nelle zone più fredde: abbassando l’altezza, si riduce anche la quantità di energia necessaria per riscaldare gli ambienti. Quindi, oltre a permettere la trasformazione in ambienti abitabili, la legge va incontro anche alle esigenze di risparmio energetico e migliore comfort termico durante l’inverno.
Sempre per favorire il risparmio energetico, il Decreto del 26 giugno 2015³ ha specificato che tutte le unità residenziali sottoposte a interventi di recupero del patrimonio edilizio possono avere un’altezza interna di 2,60 m, nel caso questo permetta:

  • l’installazione di sistemi di riscaldamento radianti (come il riscaldamento a pavimento)
  • il miglioramento dell’isolamento interno (per esempio, aggiungendo materiale per coibentare i solai dal freddo che risale).

Come cambiano i requisiti minimi per l’abitabilità nel caso di una casa in centro storico? Se la tua casa si trova in un centro storico o è vincolata come bene paesaggistico per il suo valore storico-artistico, in alcuni casi possono essere accettati interventi che prevedono altezze minime che non rispettano lo standard di altezza di 2,70 m. In queste situazioni, per preservare il decoro e il valore storico dell’edificio, il comune potrebbe concedere delle deroghe specifiche e approvare il progetto di recupero, rendendo la casa comunque abitabile.

Per le case nuove, invece, le altezze minime richieste sono quelle indicate in apertura dell’articolo. Una casa di nuova costruzione, infatti, deve rispettare tutte le normative in vigore.

Deroghe e casi particolari: quando l’altezza minima può essere ridotta

Le normative regionali o comunali prevedono le condizioni per ottenere eventuali deroghe alle altezze minime, stabilite a seconda della tipologia degli interventi.
Come abbiamo visto poco fa, una delle casistiche di possibile deroga riguarda gli edifici in centro storico. Se hai intenzione di recuperare un’abitazione in centro storico, dovrai presentare un progetto al tuo comune, affidandoti a un tecnico abilitato (perito, geometra, architetto o ingegnere).
In base alle opere da realizzare il tecnico richiederà il titolo abilitativo edilizio previsto e, se necessario, l’autorizzazione paesaggistica.
Stai pensando invece di sanare un immobile di pregio architettonico, che presenta difformità nelle altezze dei piani? In questo caso potrai renderlo abitabile e adeguarlo alle normative attuali, grazie alla Legge 105/2024 “Salva Casa”. La pratica da presentare in comune è la sanatoria. Anche in questo caso è importante affidarsi a un tecnico abilitato per valutare il tuo caso specifico.

Il Salva Casa, infine, ha dato la possibilità di sanare immobili con altezze inferiori a 2,40 m e di rendere abitabili unità immobiliari con altezze inferiori ai 2,70 m. Questa minore altezza minima necessaria per l’abitabilità ti consente, per esempio, di recuperare uno spazio precedentemente adibito a locale accessorio. Verificando le condizioni igienico-sanitarie, potrai riutilizzarlo e trasformarlo per esempio in una camera da letto, anche se l’altezza è inferiore ai 2,70 m. In ogni caso, sarà necessario richiedere il titolo abilitativo per la sanatoria.

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Tabella riassuntiva con le altezze minime per l’abitabilità

Ecco una tabella che riepiloga le altezze minime richieste per legge nei diversi tipi di ambienti della casa (i valori sono espressi in metri):

 

Ambiente  Altezza minima
D.M. Sanità 5/07/1975  

Deroghe
Centro storico
DL 16/7/2020
N.76⁴  

Deroghe
Comune montano
D.M. Sanità 5/07/1975  
Deroghe
Ristrutturazioni
D.26/06/2015  
Soggiorno  2,70  2.40 m  2,50 m  2,60 m 
Cucina  2,70  2,40  2,55  2,60 
Camera  2,70  2,40  2,55  2,60 
Studio  2,70  2,40  2.55  2,60 
Bagno  2,40  2,20 
Corridoio  2,40  2,20 
Taverna  2,40  2,20 
Garage  2,40  2,20 

In sintesi, l’altezza minima per l’abitabilità è una condizione fondamentale per garantire la sicurezza e il comfort all'interno degli ambienti domestici. Rispettare queste normative non solo previene problematiche legali, ma contribuisce a migliorare la qualità della vita.

Se stai pensando di ristrutturare un sottotetto o una mansarda, è sempre importante verificare le normative locali e, se necessario, consultare un esperto per orientarti tra le possibili deroghe.

 

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Autrice dell’articolo:

Architetta libera professionista, Edy Castagna si occupa di progettazione con un'attenzione particolare al contenimento dei consumi e al benessere abitativo.

Le sue parole chiave sono: risparmio energetico, luce naturale e comfort. Dopo aver iniziato il percorso universitario in Giurisprudenza, si è laureata in Architettura allo IUAV di Venezia e ha trovato in VELUX il contesto ideale per ampliare le sue competenze in ambito illuminotecnico e di regolamentazione edilizia. Per VELUX è anche formatrice in materia di normative e incentivi fiscali.

Autore

Edy Castagna

Data di pubblicazione

dic 4, 2024

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Fonti

  1. Gazzetta ufficiale n. 190 16/07/1975 - Decreto Ministeriale 05/07/1975
  2. ANCE - Dossier normative: Sottotetti: le discipline sul territorio
  3. Gazzetta ufficiale n.162 del 15/07/2015 – Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. (15A05200)
  4. Gazzetta ufficiale n.76 del 16/07/2020